Art. 8.
(Concorso e nomina).

      1. La nomina a ufficiale giudiziario e l'abilitazione all'esercizio della professione si conseguono solo con il superamento del relativo concorso indetto ai sensi del comma 2.
      2. Il concorso a posti di ufficiale giudiziario è indetto con decreto del Ministro della giustizia e il relativo bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non meno di due mesi prima della data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
      3. Il Consiglio nazionale determina i requisiti per la partecipazione al concorso di cui al comma 2.
      4. La domanda di partecipazione al concorso di cui al comma 2 deve essere presentata al Consiglio nazionale ed è da questo istruita e trasmessa al Ministero della giustizia.